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Statuto dell'Associazione

Art. 1

Addì 19 giugno 2017 è costituita l’Associazione Italiana di Linguistica Cinese (AILC). Ne sono fondatori Giorgio Francesco Arcodia, Bianca Basciano, Federico Masini, Luisa Maria Paternicò, Chiara Romagnoli. L’Associazione ha esclusivamente scopi culturali e non ha fini di lucro. L’Associazione assume la forma di “associazione non riconosciuta” ai fini del Codice Civile, e quella di “ente non commerciale” ai fini fiscali.

 

Art. 2

La sede sociale è fissata in via di Valco San Paolo 19, 00146, Roma, presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere, Università degli Studi di Roma Tre. La sede potrà essere trasferita, per decisione del Consiglio Direttivo, presso altra sede. Gli organi dell’Associazione possono liberamente stabilire la sede in cui riunirsi, e adottare anche la modalità telematica.

 

Art. 3

L’Associazione si prefigge la finalità di promuovere e favorire la ricerca scientifica sulla linguistica cinese teorica e applicata, nonché di divulgarne i risultati. L’Associazione ha inoltre lo scopo di fungere da piattaforma di incontro, scambio e collaborazione tra studiosi di linguistica cinese italiani e stranieri rispettando i principi fondamentali di libertà accademica, pensiero ed espressione.​

 

Art. 4

L’Associazione si compone dei soci fondatori, dei soci ordinari e dei soci onorari.

4.1 Per diventare soci ordinari occorre:

a) svolgere ricerca scientifica relativa alla linguistica cinese;

b) essere accettati dal Consiglio Direttivo che decide inappellabilmente in merito. A questo scopo, è necessario inviare al Presidente il proprio Curriculum Vitae;

c) versare la quota associativa annuale.

L'anno sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre. La quota di associazione va versata nel corso dell'anno sociale a cui si riferisce. Trascorsi inutilmente 30 giorni dal termine, il Tesoriere invia comunicazione all’associato moroso nella quale invita a regolarizzare la propria posizione. Trascorsi ulteriori 60 giorni, il Consiglio Direttivo delibera l’esclusione dall’Associazione dell’Associato Ordinario. Il provvedimento viene notificato al socio, che avrà 30 giorni di tempo per presentare ricorso alla Assemblea dei Soci, tramite comunicazione scritta al Presidente.

Oltre che per morosità, la decadenza da socio ordinario può avvenire: a) per dimissioni; c) per delibera dell’Assemblea dei Soci in seguito a comportamento contrario alle finalità dell’Associazione, con maggioranza di due terzi dei presenti.

La quota associativa non è trasmissibile e non è rivalutabile.

4.2 I soci onorari sono personalità nazionali o internazionali di chiara fama nel campo degli studi sulla linguistica cinese. L’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può conferire tale qualifica. I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa.

4.3 Tutti i soci (fondatori, ordinari, e onorari) maggiorenni hanno parità di diritti nell’elettorato attivo e passivo, e il loro voto ha pari valore.

 

Art. 5

Le risorse dell’Associazione provengono dalle quote sociali, da eventuali quote per la partecipazione ai seminari/convegni e da eventuali sovvenzioni da parte di terzi.

Eventuali sponsor o entità terze che offrano finanziamenti o sovvenzioni, o che desiderino collaborare con l’Associazione, ne dovranno accettare gli scopi e i principi stabiliti dall’Art. 3.​

La gestione del patrimonio è affidata al Consiglio Direttivo, il quale risponde della conduzione di ogni attività e dell’impiego del patrimonio nell’annuale seduta di fronte all’Assemblea ordinaria dei soci.

Eventuali avanzi di gestione, utili, fondi, riserve o capitale non saranno mai distribuibili, neppure indirettamente, tra i soci, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge. Ogni avanzo sarà reinvestito nell’attività associativa per il perseguimento esclusivo degli scopi e degli obiettivi per i quali è stata costituita.

In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il patrimonio sociale, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e ss.mm., e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Art. 6

Al fine di realizzare gli obiettivi esposti all’Art. 3, l’Associazione organizzerà seminari di studio e/o convegni periodici denominati “Giornate di Studio sulla Linguistica Cinese” e sosterrà la fondazione di una rivista ad essa collegata.

6.1 Le “Giornate di studio sulla Linguistica Cinese” si svolgono con cadenza regolare che verrà stabilita dal Consiglio Direttivo presso le istituzioni accademiche nazionali che si offrono di ospitarle e hanno lo scopo di aggiornare i soci sulle ricerche più recenti sulla linguistica cinese nel panorama nazionale ed internazionale, favorendo il confronto e la collaborazione. Tutti i soci sono invitati a presenziare alle “Giornate”. I soci possono altresì proporre un intervento secondo le modalità che verranno indicate nella convocazione. Le proposte di intervento verranno valutate dagli organizzatori delle “Giornate” e dal Consiglio Direttivo in forma anonima. Relatori di chiara fama, nazionali e internazionali, possono essere direttamente invitati dal Consiglio Direttivo e/o dagli organizzatori delle Giornate.

6.2 La Rivista si propone di divulgare le ricerche svolte da studiosi italiani e stranieri nell’ambito della linguistica cinese. I contributi ospitati dalla rivista, la cui cadenza verrà stabilita dal Consiglio Direttivo, saranno soggetti a peer review e saranno relativi ai diversi ambiti della linguistica cinese teorica e applicata, in modo da dar spazio a un ventaglio il più ampio possibile di temi e proposte. Considerata la diffusione, avvenuta solo di recente, di strumenti per lo studio della linguistica cinese in Italia, la Rivista si prefigge di raccogliere materiali e strumenti utili per la riflessione sui metodi e sulle finalità della ricerca linguistica e di contribuire al dibattito su un’area linguistica tanto ampia quanto scarsamente investigata in Italia.

 

Art. 7

Gli organi dell’Associazione sono:

- l’Assemblea Generale dei Soci;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

- il Vice-presidente

- Il Tesoriere.

7.1 L’Assemblea Generale dei Soci è convocata dal Presidente almeno una volta ogni due anni. La convocazione sarà fatta dal Presidente via email con almeno 15 giorni d’anticipo. Sarà ammessa la partecipazione per delega. In prima convocazione l’Assemblea potrà svolgersi con la presenza di 2/3 dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.

L’Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti; è aperta dal Presidente o, in sua assenza, dal vice-presidente; discute e decide sul programma di attività dell’Associazione; approva i bilanci; elegge il Consiglio Direttivo; stabilisce l’importo della quota associativa annuale; delibera l’eventuale espulsione dei Soci.

7.2 Il Consiglio Direttivo è composto di sei membri. I membri del Consiglio Direttivo vengono eletti dall’Assemblea Generale dei Soci Ordinari; restano in carica per un mandato (quattro anni) - e comunque fino alla prima data utile per convocare l’Assemblea Generale - e possono essere eletti per un massimo di due mandati (otto anni) consecutivi. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l’anno, in presenza o per via telematica; le sue riunioni sono valide con la presenza di almeno tre membri; le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
Il Consiglio Direttivo è eletto a scrutinio segreto. Ogni socio non potrà votare più di quattro nominativi. Il Consiglio Direttivo provvede a:

- Eleggere il Presidente

- Eleggere il vice-presidente

- Eseguire le delibere dell’Assemblea dei Soci

- Accettare i nuovi Soci

- Operare per il conseguimento delle finalità associative

- Eleggere al proprio interno un Tesoriere

La prima riunione del Consiglio Direttivo si svolge entro un mese dall’elezione ed è convocata e presieduta, sino all’elezione del Presidente, dal Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti.

7.3 Il Presidente è eletto, a scrutinio segreto, dal Consiglio Direttivo.  Il presidente resta in carica per un mandato (quattro anni) - e comunque fino alla prima data utile per convocare l’Assemblea Generale - e può essere eletto per un massimo di due mandati (otto anni) consecutivi.

Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, convoca l’Assemblea ordinaria e, su incarico del Consiglio stesso o di un terzo dei soci ordinari, l’Assemblea straordinaria. Dà esecuzione alle delibere dell’Assemblea e del Consiglio. Adotta provvedimenti di particolare urgenza, che saranno sottoposti a ratifica nella prima riunione del Consiglio Direttivo.

7.4 Il Vice-presidente è eletto, a scrutinio segreto, dal Consiglio Direttivo. Il Vice-presidente resta in carica per un mandato (quattro anni) - e comunque fino alla prima data utile per convocare l’Assemblea Generale - e può essere eletto per un massimo di due mandati (otto anni) consecutivi.

In caso di assenza del Presidente, il Vice-presidente potrà presiedere l’Assemblea Ordinaria, l’Assemblea Straordinaria, o la riunione del Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni del Presidente, Il Vice-presidente sostituirlo nelle sue funzioni sino alla nomina di un nuovo Presidente, o comunque fino alla scadenza naturale del mandato del Presidente dimissionario.

7.5 Il Tesoriere amministra il bilancio dell’Associazione, sollecita il pagamento delle quote sociali, prepara il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario che saranno approvati dall’Assemblea dei Soci.

Il rendiconto economico finanziario dovrà indicare l’entità delle entrate e delle uscite relative alla gestione, evidenziando il saldo positivo o negativo della stessa. Nel rendiconto annuale dovranno essere riportate esclusivamente le entrate e le uscite effettivamente sostenute facendo riferimento al principio di cassa.

7.6 Qualora si rendesse necessario, il Consiglio Direttivo potrà procedere alla nomina di due revisori dei conti.

7.7 I componenti degli organi dell’Associazione non potranno ricevere compensi, indennità o rimborsi spese forfettari.

 

Art. 8

La durata dell’Associazione è illimitata.

Il presente statuto può essere modificato dall’Assemblea Generale con la maggioranza dei 2/3 dei Soci presenti all’Assemblea. L’Assemblea può, altresì, deliberare lo scioglimento dell’Associazione con la maggioranza dei 2/3 dei Soci.

In caso di scioglimento, l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori, con il compito di procedere alle relative incombenze e a destinare gli eventuali residui attivi e/o il patrimonio relitto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, come previsto dall’Art. 5 del presente Statuto.

 

Art. 9

Si applicano all’Associazione, in quanto non derogate da questo Statuto, le norme del Codice Civile sulle Associazioni senza personalità giuridica.

(Testo modificato dello statuto associativo approvato dall'Assemblea Generale dei Soci in data 16 aprile 2019).

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